NUOVI CORSI ALIMENTARISTI REGIONE CAMPANIA D.D. n. 110 del 24/05/2018
(Sostitutivi degli ex libretti sanitari D.lgs.193/07;Reg.CE 852-853-854/2004;Reg.CE 882/2004)
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n° 110 del 24/05/2018 (in rettifica ed integrazione del Decreto n.76 del 17.04.2018) ha sancito l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la formazione professionale dell’alimentarista.
SOGGETTI
i destinatari dei percorsi formativi sono:
- Responsabili di industrie alimentari;
- Addetti di livello rischio 1 (baristi, fornai ed addetti alla produzione di pizze e similari; addetti alla vendita di alimenti sfusi e generi alimentari incluso ortofrutta; addetti somministrazione/porzionamento pasti in strutture socio-assistenziali e scolastiche);
- Addetti di livello rischio 2 :ad esempio: cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, ristoranti e affini, etc.); pasticceri; gelatieri (produzione); addetti gastronomia (produzione e vendita); addetti produzione pasta fresca; addetti lavorazione latte e formaggi; addetti macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita di carni, pesce e molluschi; addetti produzione ovoprodotti;
DURATA
La durata minima dei corsi varia a seconda della categoria a cui sono rivolti:
- 4 ore per gli addetti di livello di rischio 1
- 8 ore per gli addetti di livello di rischio 2
- 12 ore per i Responsabili di industrie alimentari
AGGIORNAMENTO
Le categorie di alimentaristi, individuate dal decreto, avranno obbligo di aggiornarsi con cadenza triennale e ogni qualvolta lo richieda lo svolgimento di differenti mansioni.
La durata minima dei corsi di aggiornamento è fissata in 6 ore per i Responsabili di industrie alimentari e n. 3 ore per gli addetti di livello di rischio 1 e 2.
CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE
I programmi dei nuovi corsi per alimentaristi prevedono una panoramica sulle più importanti problematiche e criticità del settore, si spazia infatti dalle malattie a trasmissibilità attraverso gli alimenti e responsabilità degli alimentaristi nella trasmissione degli agenti patogeni ai consumatori attraverso i prodotti alimentari all’ igiene della persona e requisiti igienico sanitari degli ambienti ed attrezzature di lavoro, ai principi della legislazione sanitaria alla good manufacturing pratices.
Senza trascurare i processi di approvvigionamento, stoccaggio, produzione, conservazione, trasporto, distribuzione/somministrazione degli alimenti e i fondamentale principi del sistema HACCP.
In particolare poi, i corsi rivolti ai Responsabili delle industrie alimentari devono porre particolare risalto nello svolgimento del programma ai principi del sistema HACCP ed alla gestione dell’Autocontrollo.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
I corsi, che devono avere un numero di partecipanti compreso tra 10 e 30, possono essere erogati dalle Agenzie Formative accreditate a svolgere attività formative sul territorio regionale ai sensi della DGR 242 del 22/07/2013 e s.m.i., purché presentino l’ulteriore requisito della registrazione come previsto dalla DGR n. 318 del 21/05/2015 (disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria).
Il Decreto prevede anche la possibilità di erogare la formazione per alimentarista in modalità Formazione a Distanza (FAD): in tal caso i corsi cosi erogati dovranno avere i requisiti, la piattaforma e gli adempimenti previsti dalla normativa.
Gli Enti accreditati,che intendano avvalersi della possibilità di erogare la formazione in modalità FAD, dovranno indicarlo espressamente nella richiesta di autorizzazione e trasmettere un vademecum con le istruzioni specifiche sulle modalità di controllo previste dalla piattaforma utilizzata al fine di facilitare l’attività ispettiva da parte dei soggetti preposti.
ESAME FINALE
Importante novità introdotta col citato decreto riguarda proprio l’esame finale, che in ogni caso dovrà sempre essere sostenuto in sede e dinanzi ad una Commissione presieduta dal Direttore del SIAN dell’ASL territorialmente competente o suo delegato (ai sensi del D.M. 16 ottobre 1998), e composta da un docente del corso nonché da un componente della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale individuato dal Dirigente dell’UOD 10 con funzioni di controllo della documentazione amministrativa inerente alla seduta di esame e della regolarità della stessa.
La prova consisterà in un test di 20 domande e si intende superato se il candidato risponde correttamente ad almeno 15 domande.
L’attestato di Formazione rilasciato dovrà essere conforme al modello di cui all’allegato A del presente decreto.
Su un apposito registro preventivamente vidimato dall’UOD 10 – Personale del SSR – andranno riportate le generalità degli allievi che hanno superato la prova di apprendimento e i riferimenti del corso svolto.